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Sez. 2, Sentenza n. 6237 del 15/05/2000 (Rv. 536522 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO | Configurabilità rispetto alla sentenza di legittimità - Condizioni.
Stato
decisa il 2000-05-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/536522-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO

L'errore di fatto previsto dall'art. 395 n. 4 cod. proc. civ. idoneo a determinare la revocabilità delle sentenze (comprese, a seguito delle pronunce della Corte Cost. n. 17 del 1986 e n. 36 del 1991, nonché dall'entrata in vigore dell'art. 391 bis cod. proc. civ. dettato dall'art. 67 della legge 26 novembre 1990 n. 353, quella della Corte Cassazione) consiste in un errore di percezione o in una mera svista materiale tali da indurre il giudice a supporre l'esistenza o l'inesistenza di un fatto decisivo che risulti invece incontestabilmente escluso o accertato alla stregua degli atti e dei documenti di causa; ciò sempreché il fatto stesso non abbia costituito oggetto di un punto controverso su cui il giudice si sia pronunciato.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 391 bis CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 395 n. 4, Legge 26/11/1990 num. 353 art. 67 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)