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Sez. 3, Sentenza n. 4943 del 03/06/1997 (Rv. 504913 - 01)

CONTRATTI AGRARI - PASCOLO - VENDITA DELLE ERBE | Contratto di affitto per l'utilizzazione delle erbe - Distinzione - Trasformazione in affittanza agraria - Onere probatorio del deducente.
Stato
decisa il 1997-06-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/504913-01

CONTRATTI AGRARI - PASCOLO - VENDITA DELLE ERBE

Colui che, ai sensi dell'art. 24 legge n. 11 del 1971, deduce la trasformazione in affittanza agraria di un contratto di affitto per l'utilizzazione delle erbe, ha l'onere di provare gli elementi che connotano tale contratto, distinguendolo dal contratto di vendita delle erbe, che, a differenza del primo, è caratterizzato dalla breve durata della disponibilità del fondo, dalla precarietà della destinazione a pascolo del terreno e dall'assenza di qualsiasi attività produttiva, elemento, quest'ultimo, essenziale invece nei contratti di affitto per l'utilizzazione delle erbe, contratti nei quali il godimento del terreno pascolativo è il risultato di una gestione produttiva, laddove, nei contratti di vendita di erbe, l'uso dell'immobile è meramente strumentale all'apprensione dei frutti dedotti in contratto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1470, Cod. Civ. art. 1615, Legge 11/02/1971 num. 11 art. 24

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)