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Sez. 3, Sentenza n. 6920 del 15/07/1998 (Rv. 517227 - 01)

CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - IN GENERE | Vendita dei frutti del fondo - Differenze.
Stato
decisa il 1998-07-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/517227-01

CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - IN GENERE

Nell'affitto di fondi rustici che ha lo scopo di procurare all'affittuario dietro pagamento di un corrispettivo il godimento del fondo, la detenzione qualificata di questo è componente essenziale del contratto, preordinata ad una duratura gestione produttiva, della quale l'affittuario, in quanto imprenditore, assume il rischio. Nella vendita di frutti futuri, invece, la detenzione del bene fruttifero interviene in via accessoria ed eventuale, quando sia pattuito che alla raccolta provvederà lo stesso compratore ed è limitata al tempo necessario a separare i frutti e a trasportarli fuori dal fondo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1472, Legge 03/05/1982 num. 203 art. 21, Legge 03/05/1982 num. 203 art. 27, Legge 11/02/1971 num. 11 art. 24

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)