Sez. 3, Sentenza n. 4050 del 17/06/1986 (Rv. 446859 - 01)
CONTRATTI AGRARI - PASCOLO - VENDITA DELLE ERBE - DISTINZIONE.*
CONTRATTI AGRARI - PASCOLO - VENDITA DELLE ERBE - DISTINZIONE.*
Ai fini della qualificazione di un contratto come vendita di erbe o come affitto di terreno pascolativo è decisivo l'intento pratico dei contraenti. Nel primo caso, tale intento è diretto alla sola alienazione del quantitativo di erba prodotta in futuro dal fondo, considerato come bene distinto dal fondo che lo produce, talché l'unica attività che l'acquirente può compiere sul fondo stesso è l'operazione di raccolta, restando estranea all'economia della vendita la gestione produttiva, e l'uso dell'immobile costituisce soltanto lo strumento per l'apprensione dei frutti dedotti in contratto. Nel secondo caso, l'intento pratico è, invece, diretto al godimento del terreno pascolativo quale risultato di una gestione produttiva, per modo che il diritto di utilizzare il bene non compete per l'intrinseca sua qualità di bene fruttifero, avulso dalla cosa che lo produce, ma quale diritto conseguente all'organizzazione produttiva che si conclude con l'acquisto dei frutti, e l'uso del fondo costituisce il mezzo indispensabile per l'Esercizio della attività produttiva. Nel primo caso, il corrispettivo è in rapporto immediato e diretto con il quantitativo d'erba prodotto dal fondo; mentre, nel secondo caso, prescinde da tale rapporto essendo connesso con il godimento del fondo stesso. (Conf 836/83, mass n 425591; (Conf 476/83, mass n 425276; (Conf 5075/81, mass n 415872).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1470, Cod. Civ. art. 1615
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)