Sez. L, Sentenza n. 15938 del 20/07/2011 (Rv. 618693 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI OBBLIGATI - IN GENERE | Classificazione delle imprese a fini previdenziali - Inquadramenti antecedenti all'entrata in vigore della legge n. 88 del 1989 - Validità - Variazione - Ammissibilità - Successiva nuova modifica del provvedimento di classificazione - Configurabilità - Limiti - Fattispecie.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI OBBLIGATI - IN GENERE
In tema di classificazione delle imprese a fini previdenziali ed assistenziali, l'art. 49, comma 3, della legge n. 88 del 1989, nello stabilire che restano validi gli inquadramenti in atto al momento dell'entrata in vigore di detta normativa, ha introdotto una disciplina transitoria, che consente all'INPS di adottare - in base alla disciplina classificatoria di cui all'art. 49 medesimo - provvedimenti di modifica dell'inquadramento già preesistente, ma non anche di variare i provvedimenti classificatori che siano stati adottati secondo il nuovo regime, atteso che solo con l'art. 3 della legge n. 335 del 1995, avente valenza generale, è stata consentita la rettifica di precedenti inquadramenti indipendentemente dai parametri adottati. Ne consegue che, ove il provvedimento di classificazione (nella specie, nel settore terziario) sia stato reso dall'Istituto nel regime di cui alla legge n. 88 del 1989, è illegittimo l'atto di variazione (al settore industria), adottato ai sensi dell'art. 49, ultimo comma, legge n. 88 del 1989. (Nella specie, la S.C., nel cassare la sentenza impugnata, ha pure evidenziato che la correttezza dell'originario inquadramento aveva trovato conferma anche in un successivo provvedimento dell'Istituto, adottato ai sensi dell'art. 2, comma 215, della legge n. 662 del 1996).
Riferimenti normativi: Legge 09/03/1989 num. 88 art. 49 CORTE COST., Legge 08/08/1995 num. 335 art. 3 CORTE COST., Legge 23/12/1996 num. 662 art. 2 com. 215 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2195 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)