Sez. L, Sentenza n. 19337 del 18/09/2007 (Rv. 599278 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI OBBLIGATI - IN GENERE | Classificazione dei datori di lavoro effettuato dall'INPS ex art. 49 legge n. 88 del 1989 - Norma interpretativa ex art. 3, comma ottavo, legge n. 335 del 1995 - Natura provvedimentale e costitutiva degli atti di classificazione adottati dall'INPS - Rilevanza - Fattispecie.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI OBBLIGATI - IN GENERE
In materia di classificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali, l'art. 3, comma ottavo, della legge n. 335 del 1995 - secondo cui i provvedimenti adottati dall'INPS, d'ufficio o a domanda degli interessati, di variazione della classificazione dei datori di lavoro producono effetti dal periodo di paga in corso alla data di notifica del provvedimento o della richiesta dell'interessato - ha efficacia sostanzialmente interpretativa e chiarificatrice dell'art. 49 della legge n. 88 del 1989, relativa all'inquadramento delle imprese a fini previdenziali effettuata dall'INPS, e riconosce natura di provvedimenti amministrativi in senso tecnico, costitutivi e non meramente ricognitivi degli effetti giuridici, agli atti di classificazione adottati dall'INPS (in applicazione del principio di cui in massima, la S.C. ha confermato la decisione della corte territoriale che aveva ritenuto il diniego di agevolazioni contributive irrogato dall'INPS, ai sensi del d.P.R. n. 602 del 1970, non annoverabile tra i provvedimenti di classificazione dei datori di lavoro di cui all'art. 49 della legge n. 88 del 1989, non interferendo tale atto sulla natura dell'attività d'impresa svolta, già correttamente riconosciuta di natura industriale per la consistenza dei beni aziendali, ed essendosi limitato l'INPS, modificando un suo precedente provvedimento, ad adottare un atto meramente ricognitivo, disconoscendo il diritto alla fruizione delle agevolazioni senza che ciò implicasse alcuna variazione di classificazione della società, nel qual caso soltanto avrebbe potuto trovare applicazione il principio di irretroattività di cui all'art. 3, comma ottavo, della legge n. 335 del 1995).
Riferimenti normativi: Legge 09/03/1989 num. 88 art. 49 CORTE COST., Legge 08/08/1995 num. 335 art. 3 com. 8 CORTE COST., DPR 30/04/1970 num. 602 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)