Sez. L, Sentenza n. 8068 del 08/04/2011 (Rv. 616580 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI OBBLIGATI - IN GENERE | Inquadramento delle imprese a fini previdenziali - Attività iniziate prima della entrata in vigore della legge n. 88 del 1989 - Riferimento ai criteri indicati nell'art. 2195 cod. civ. - Necessità - Attività soggette alla disciplina della legge n. 88 del 1989 e della legge n. 335 del 1995 - Rilevanza dei provvedimenti dell'INPS - Efficacia - Limiti.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI OBBLIGATI - IN GENERE
In tema di classificazione delle imprese a fini previdenziali ed assistenziali, nel quadro normativo anteriore all'entrata in vigore della legge 9 marzo 1989, n. 88, è la natura della attività di impresa, ai sensi dell'art. 2195 cod. civ., a determinarne l'inquadramento, non potendosi attribuire rilevanza agli "atti" di inquadramento emanati dall'INPS, aventi carattere meramente ricognitivo. Con riguardo al periodo successivo - soggetto alla disciplina della predetta legge n. 88 del 1989 ed a quella di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335 - l'atto di variazione dell'Istituto acquista rilievo costitutivo, con efficacia solo dalla notificazione del provvedimento di nuova classificazione dell'impresa, ma siffatta irretroattività non opera allorchè l'iniziale inquadramento sia stato determinato da inesatte dichiarazioni del datore di lavoro.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2195 CORTE COST., Legge 09/03/1989 num. 88 art. 49 CORTE COST., Legge 08/08/1995 num. 335 art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)