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Sez. L, Sentenza n. 1952 del 24/02/1998 (Rv. 512957 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTO PER LE CONTROVERSIE PREVIDENZIALI (DISPOSIZIONI PARTICOLARI) - PROCEDIMENTO - SPESE GIUDIZIALI | Esonero dell'assicurato dal loro pagamento - Ambito d'applicazione - Spese di consulenza tecnica d'ufficio - Inclusione.
Stato
decisa il 1998-02-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/512957-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTO PER LE CONTROVERSIE PREVIDENZIALI (DISPOSIZIONI PARTICOLARI) - PROCEDIMENTO - SPESE GIUDIZIALI

Le spese del giudizio, al pagamento delle quali, nel giudizio promosso per conseguire prestazioni previdenziali, il lavoratore assicurato, pur soccombente, di norma non è assoggettato, comprendono anche quelle della consulenza tecnica d'ufficio.

Riferimenti normativi: Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 152 CORTE COST., Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 152 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)