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Sez. L, Sentenza n. 3097 del 10/04/1997 (Rv. 503614 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTO PER LE CONTROVERSIE PREVIDENZIALI (DISPOSIZIONI PARTICOLARI) - PROCEDIMENTO - SPESE GIUDIZIALI | Disciplina ex art. 152 disp. att. cod. proc. civ. - Ambito di applicabilità - Spese di consulenza tecnica d'ufficio - Estensione della disciplina.
Stato
decisa il 1997-04-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/503614-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTO PER LE CONTROVERSIE PREVIDENZIALI (DISPOSIZIONI PARTICOLARI) - PROCEDIMENTO - SPESE GIUDIZIALI

Ai sensi dell'art. 152 disp. att. cod. proc. civ. - nel testo risultante a seguito della sentenza della Corte costituzionale 13 aprile 1994 n. 134, che ha ripristinato, con la declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 4 del D.L. 19 settembre 1992 n. 384, convertito in legge 14 novembre 1992 n. 438, l'originaria formulazione della norma, in base alla quale non è assoggettato al pagamento di spese, competenze ed onorari a favore degli istituti di assistenza e previdenza il lavoratore soccombente, a meno che la pretesa non sia manifestamente infondata e temeraria -, norma applicabile, oltre che al lavoratore, anche al suo erede o beneficiario, purché il giudizio sia promosso per ottenere prestazioni previdenziali, le spese al pagamento delle quali il lavoratore (o uno dei soggetti sopra indicati) soccombente non è assoggettato comprendono anche quelle della consulenza tecnica d'ufficio.

Riferimenti normativi: Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 152 CORTE COST., Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 152 CORTE COST., Decreto Legge 19/09/1992 num. 384 art. 4 CORTE COST., Legge 14/11/1992 num. 438 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)