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Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 26915 del 13/09/2022 (Rv. 665857 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI LAVORO - LAVORO DIPENDENTE - IN GENERE | Pensione di vecchiaia erogata a cittadino italiano da ente previdenziale lussemburghese - Imposizione - Derivazione da pensione di invalidità - Irrilevanza - Ragioni.
Stato
decisa il 2022-09-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/665857-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI LAVORO - LAVORO DIPENDENTE - IN GENERE

La pensione di vecchiaia erogata al cittadino italiano dall'ente previdenziale del Granducato del Lussemburgo è soggetta ad imposizione fiscale in Italia, anche se derivante da una precedente

pensione di invalidità, poiché, ai sensi dell'art. 192, comma 1, del codice di sicurezza sociale lussemburghese, al compimento del sessantacinquesimo anno di età del beneficiario, la pensione di invalidità, inizialmente concessa in base ad un requisito sanitario e, perciò, intrasmissibile agli eredi, si trasforma automaticamente in pensione di vecchiaia, trasmissibile "iure hereditatis", perdendo la originaria natura risarcitoria ed acquisendo natura retributiva.

Legge 14/08/1982 num. 747 art. 18, Legge 14/08/1982 num. 747 art. 24, Costituzione art. 10, Costituzione art. 38

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)