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Sez. 1, Sentenza n. 8657 del 29/08/1998 (Rv. 518522 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER I CREDITORI - RIPARTIZIONE DELL'ATTIVO TRA CREDITORI PRIVILEGIATI, IPOTECARI E PIGNORATIZI | Iscrizione al passivo di un credito per capitale assistito da ipoteca - Disciplina dell'art. 54 della legge fall., relativa alla collocazione nello stesso grado anche del credito per interessi - Estensione - Fattispecie in tema di credito fondiario - Inclusione - Limiti - Interessi moratori - Esclusione.
Stato
decisa il 1998-08-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/518522-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER I CREDITORI - RIPARTIZIONE DELL'ATTIVO TRA CREDITORI PRIVILEGIATI, IPOTECARI E PIGNORATIZI

L'art. 54 della legge fallimentare, il quale, per i crediti assistiti da ipoteca, estende la prelazione agli interessi nei limiti contemplati dall'art. 2855, secondo e terzo comma, cod. civ., trova applicazione anche nei riguardi dei crediti per mutuo fondiario, soggetti alla disciplina del R.D. 16 Luglio 1905, n. 646, successivamente integrata dal d.P.R. 21 Gennaio 1976, n. 7 e dalla legge 6 Giugno 1991, n. 175 (non applicandosi, nella specie, le nuove norme di cui agli artt. 38 - 41 del D.Lgs. 1 Settembre 1993, in vigore dal 1 Gennaio 1994, e la cui efficacia si estende ai soli contratti conclusi successivamente a tale data), atteso che tale disciplina non interferisce sui principi che regolano il concorso dei creditori nel fallimento, posti dalla legge senza alcun limite o riserva di disposizioni contenute in altre leggi speciali. Pertanto, l'iscrizione di crediti per capitale al passivo concorsuale fa collocare nello stesso grado, secondo quanto disposto dal terzo comma del citato art. 54 legge fall., il credito per interessi maturato limitatamente alle due annate anteriori e a quella in corso alla data del pignoramento (intendendosi la dichiarazione di fallimento equiparata al pignoramento), ma soltanto nella misura legale, senza che a tale principio possano derogare le norme sul credito fondiario. E poiché l'art. 2855 cod. civ. fa riferimento, come si desume dall'espressione usata nel secondo comma, ove si fa menzione dell'iscrizione al passivo concorsuale di un capitale "che produce interessi", ai soli interessi compensativi, che costituiscono una remunerazione del capitale, e non agli interessi moratori, i quali trovano il loro presupposto in un ritardo imputabile al debitore, è esclusa, ai fini della applicazione della norma in esame all'ipotesi di credito fondiario, ogni possibilità di assimilazione delle due categorie di interessi, non rilevando al riguardo la circostanza che l'art. 14 del citato d.P.R. n. 7 del 1976, sulla disciplina del credito fondiario, stabilisca che gli interessi moratori, in caso di mancato pagamento delle rate di ammortamento, sono dovuti di diritto dal giorno dalla scadenza. Tale espressione non può, infatti, essere intesa se non nel senso che, nelle ipotesi considerate, non è necessario un apposito atto di costituzione in mora.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2855 com. 2, Cod. Civ. art. 2855 com. 3, Legge Falliment. art. 54 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 54 CORTE COST., Regio Decr. 16/07/1905 num. 646 art. 38 CORTE COST., Regio Decr. 16/07/1905 num. 646 art. 42 CORTE COST., DPR 21/01/1976 num. 7 art. 14, Legge 06/06/1991 num. 175 art. 16, Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 38 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/06/1993 num. 385 art. 41 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)