Sez. L, Sentenza n. 7393 del 04/07/1991 (Rv. 472937 - 01)
Lavoro - Lavoro subordinato - Retribuzione - In genere | Accordo diretto alla riduzione della quantità della prestazione lavorativa e della retribuzione - Negozio peggiorativo in violazione dell'art. 2077 cod. civ. - Configurabilità - Esclusione.
Lavoro - Lavoro subordinato - Retribuzione - In genere
L'accordo tra datore di lavoro e dipendente diretto alla riduzione della quantità della prestazione lavorativa (nella specie, con svolgimento dell'attività lavorativa a settimane alternate a periodi di permesso non retribuito) e correlativamente della retribuzione non concreta un negozio peggiorativo delle condizioni di lavoro previste dal contratto collettivo applicabile in violazione dell'art. 2077 cod. civ., configurandosi in tale ipotesi una vicenda riduttiva del sinallagma - sia pure con riguardo alle previsioni a questo relative contenute nella contrattazione collettiva - per il quale l'entità della retribuzione è stabilita in proporzione alla quantità della prestazione del dipendente, in forza sia dei principi di corrispettività e di effettività propri della disciplina del rapporto di lavoro subordinato, sia del fatto che una retribuzione non rapportata ad un'attività ridotta costituirebbe un indebito arricchimento del lavoratore.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)