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Sez. L, Sentenza n. 5496 del 14/03/2006 (Rv. 587579 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - IN GENERE | Modifica delle originarie condizioni contrattuali per comportamenti concludenti - Ammissibilità - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2006-03-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/587579-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - IN GENERE

Anche nel contratto di lavoro subordinato - fermo restando il divieto di unilaterale riduzione della retribuzione di cui all'art. 2099 cod. civ. - è possibile concordare la modifica delle originarie condizioni contrattuali relative agli aspetti retributivi "per facta concludentia", e ciò anche se il contratto sia stato stipulato per iscritto. (Nella specie, la S.C., enunciando il suddetto principio, ha confermato la sentenza impugnata, con la quale era stata ravvisata l'accettazione del patto di modifica riguardo al sistema di rimborso delle spese di vitto - da quello "a piè di lista" a quello "forfettario" - sulla scorta del comportamento delle parti del rapporto lavorativo, rilevandosi, inoltre, che, in concreto, il protrarsi del nuovo sistema di rimborso per un lungo periodo di tempo e il carattere complessivamente migliorativo del medesimo - alla stregua di quanto congruamente accertato dal giudice di merito - rappresentavano circostanze idonee ad escludere l'unilateralità della rideterminazione del rimborso).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1326, Cod. Civ. art. 1333, Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Costituzione art. 36

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)