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Sez. 3, Sentenza n. 1615 del 17/06/1963 (Rv. 262433 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - SOSPENSIONE - CAUSE - TASSATIVITA - DECORRENZA DEL TERMINE - OSTACOLI DI FATTO ALLO ESERCIZIO DEL DIRITTO - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1963-06-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/262433-01

PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - SOSPENSIONE - CAUSE - TASSATIVITA - DECORRENZA DEL TERMINE - OSTACOLI DI FATTO ALLO ESERCIZIO DEL DIRITTO - IRRILEVANZA.*

Non sono ammissibili cause di sospensione o di interruzione della prescrizione fuori dei casi espressamente previsti dalla legge. Il principio accolto nell'art 2935 cod civ riflette gli impedimenti di ordine giuridico e non anche gli eventuali ostacoli di fatto.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2943, Cod. Civ. art. 2944, Cod. Civ. art. 2942 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2941 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)