Sez. 3, Sentenza n. 1615 del 17/06/1963 (Rv. 262433 - 01)
PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - SOSPENSIONE - CAUSE - TASSATIVITA - DECORRENZA DEL TERMINE - OSTACOLI DI FATTO ALLO ESERCIZIO DEL DIRITTO - IRRILEVANZA.*
PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - SOSPENSIONE - CAUSE - TASSATIVITA - DECORRENZA DEL TERMINE - OSTACOLI DI FATTO ALLO ESERCIZIO DEL DIRITTO - IRRILEVANZA.*
Non sono ammissibili cause di sospensione o di interruzione della prescrizione fuori dei casi espressamente previsti dalla legge. Il principio accolto nell'art 2935 cod civ riflette gli impedimenti di ordine giuridico e non anche gli eventuali ostacoli di fatto.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2943, Cod. Civ. art. 2944, Cod. Civ. art. 2942 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2941 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)