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Sez. 3, Sentenza n. 10896 del 23/04/2026 (Rv. 677798-01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO INCIDENTALE - IN GENERE | Principio dell'unicità del processo di impugnazione - Conseguenze - Procedimenti con pluralità di parti - Ricorso incidentale di una parte - Impugnazione delle altre parti - Qualificazione come impugnazioni incidentali - Necessità - Termine per le impugnazioni - Decorrenza - Dalla
Stato
decisa il 2026-04-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/677798-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO INCIDENTALE - IN GENERE

ricezione della notifica del ricorso incidentale - Omissione - Conseguenze - Tardività dell'impugnazione successiva - Fattispecie.

In tema di ricorso per cassazione notificato a una parte nelle forme dell'impugnazione incidentale successiva al ricorso principale, la parte che intenda impugnare a sua volta i capi della sentenza a sé sfavorevoli deve proporre ricorso incidentale entro i termini di cui all'art. 370 c.p.c. e, nel caso di notifica ai sensi dell'art. 332 c.p.c., rispettando il termine breve di decadenza di cui all'art. 371, comma 2, c.p.c., nella formulazione vigente, quale applicazione del principio di unicità del processo di impugnazione contro una stessa sentenza, in base al quale, una volta avvenuta la notificazione della prima impugnazione, tutte le altre devono essere proposte in via incidentale nel medesimo processo.(Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da una parte cui era stato notificato il ricorso principale e che, dopo aver depositato tempestivo controricorso, aveva introdotto una successiva autonoma impugnazione, convertibile in ricorso incidentale, ma notificata oltre il termine di quaranta giorni dalla notificazione del ricorso, ai sensi dell'art. 371, comma 2, c.p.c., ratione temporis vigente).

Cod. Proc. Civ. art. 333, Cod. Proc. Civ. art. 332, Cod. Proc. Civ. art. 370 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 371 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)