Sez. 1, Sentenza n. 19165 del 13/09/2007 (Rv. 599051 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO INCIDENTALE - IN GENERE | Principio dell'unicità del processo di impugnazione - Conseguenze - Procedimenti con pluralità di parti - Ricorso incidentale di una parte - Impugnazione delle altre parti - Qualificazione come impugnazioni incidentali - Necessità - Termine per le impugnazioni - Decorrenza - Dalla ricezione della notifica del ricorso incidentale - Omissione - Conseguenze - Tardività dell'impugnazione successiva.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO INCIDENTALE - IN GENERE
In tema di ricorso per cassazione notificato ad una parte nelle forme dell'impugnazione incidentale successiva al ricorso principale, la parte che intenda impugnare a sua volta i capi della sentenza a sé sfavorevoli deve proporre ricorso incidentale entro i termini di cui all'art.370 cod. proc. civ. e, nel caso di notifica ai sensi dell'art. 332 cod. proc. civ., rispettando il termine breve di decadenza di cui all'art.371, secondo comma, cod. proc. civ. (Nella fattispecie la S.C., facendo applicazione del principio dell'unicità del processo di impugnazione contro una stessa sentenza - il quale comporta che, una volta avvenuta la notificazione della prima impugnazione, tutte le altre debbano essere proposte in via incidentale nel medesimo processo - ha affermato la tardività del predetto ricorso, notificato dall'impugnante oltre i 40 giorni dalla ricezione della notifica del ricorso incidentale, termine decorrente, ex art.138 cod. proc. civ., dall'attestazione dell'ufficiale giudiziario del rifiuto a ricevere l'atto da parte del domiciliatario, destinatario di tutte le altre notifiche di atti diretti contro la medesima parte, ritualmente eseguite nel medesimo procedimento).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 138 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 332, Cod. Proc. Civ. art. 370 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 371 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)