Sez. 6, Sentenza n. 7605 del 16/12/2016 Ud. (dep. 17/02/2017) Rv. 269053 - 01
REATO - REATO PERMANENTE | Reato di violazione degli obblighi di natura economica a carico del genitore separato di cui all'art. 3 della legge 8 febbraio 2006, n. 54 - Contestazione con indicazione della data di cessazione "ad oggi" contenuta nel decreto che dispone il giudizio - Cessazione della permanenza del reato - Corrisponde alla data di formulazione dell'accusa.
REATO - REATO PERMANENTE
In tema di reato permanente (nella specie violazione degli obblighi di natura economica posti a carico del genitore separato di cui all'art. 3 della legge n. 54 del 2006), la contestazione contenuta nel decreto che dispone il giudizio con la formula "ad oggi" o "tutt'ora" delimita la durata della contestazione e, quindi, la cessazione della permanenza alla data di formulazione dell'accusa.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 429 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 649 CORTE COST. PENDENTE, Legge 01/12/1970 num. 898 art. 12 sexies CORTE COST. PENDENTE, Legge 08/02/2006 num. 54 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)