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Sez. 6, Sentenza n. 7605 del 16/12/2016 Ud. (dep. 17/02/2017) Rv. 269053 - 01

REATO - REATO PERMANENTE | Reato di violazione degli obblighi di natura economica a carico del genitore separato di cui all'art. 3 della legge 8 febbraio 2006, n. 54 - Contestazione con indicazione della data di cessazione "ad oggi" contenuta nel decreto che dispone il giudizio - Cessazione della permanenza del reato - Corrisponde alla data di formulazione dell'accusa.
Stato
decisa il 2016-12-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/269053-01

REATO - REATO PERMANENTE

In tema di reato permanente (nella specie violazione degli obblighi di natura economica posti a carico del genitore separato di cui all'art. 3 della legge n. 54 del 2006), la contestazione contenuta nel decreto che dispone il giudizio con la formula "ad oggi" o "tutt'ora" delimita la durata della contestazione e, quindi, la cessazione della permanenza alla data di formulazione dell'accusa.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 429 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 649 CORTE COST. PENDENTE, Legge 01/12/1970 num. 898 art. 12 sexies CORTE COST. PENDENTE, Legge 08/02/2006 num. 54 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)