Sez. 5, Sentenza n. 4554 del 09/12/2010 Ud. (dep. 08/02/2011) Rv. 249263 - 01
REATO - REATO PERMANENTE | Reato di partecipazione ad associazione mafiosa - Contestazione con indicazione della data di cessazione 'ad oggì, contenuta nel decreto che dispone il giudizio - Cessazione della permanenza del reato - Corrisponde alla data di formulazione dell'accusa - Conseguenze in tema di art. 649 cod. proc. pen..
REATO - REATO PERMANENTE
In tema di reato permanente (nella specie partecipazione ad associazione mafiosa), la contestazione contenuta nel decreto che dispone il giudizio con la formula 'ad oggì delimita la durata della contestazione e, quindi, la cessazione della permanenza alla data di formulazione dell'accusa. Ne deriva che, divenuta irrevocabile la condanna, il nuovo processo per l'ulteriore permanenza del reato associativo è precluso solo se il fatto in esso contestato risulta accertato per un tempo che assorbe il suo termine finale.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 416 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 429 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 649 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)