Sez. 6 - , Sentenza n. 435 del 05/12/2019 Cc. (dep. 09/01/2020) Rv. 278094 - 01
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - MISURE CAUTELARI - IN GENERE | Estradizione - Provvedimenti in materia cautelare - Ricorso per cassazione - Modalità di presentazione - Deposito presso autorità diversa da quella che ha deciso - Invio tardivo – Conseguenze.
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - MISURE CAUTELARI - IN GENERE
In tema di estradizione, il ricorso per cassazione contro i provvedimenti cautelari emessi durante la procedura deve essere presentato, nel termine indicato dall'art. 311 cod. proc. pen., presso la cancelleria della Corte di Appello che li ha adottati, restando a carico del ricorrente il rischio che, se presentato presso un ufficio diverso, sia dichiarato inammissibile per tardività, in quanto la data di presentazione rilevante ai fini della tempestività resta pur sempre quella in cui l'atto perviene all'ufficio competente a riceverlo.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 719 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 311 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)