Sez. 6 - , Sentenza n. 13420 del 05/03/2019 Cc. (dep. 27/03/2019) Rv. 275367 - 01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - RICORSO - IN GENERE | Impugnazione – Ordinanza del tribunale del riesame – Ricorso per cassazione – Presentazione – Modalità – Fattispecie.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - RICORSO - IN GENERE
In tema di impugnazioni cautelari, il ricorso per cassazione avverso la decisione del tribunale del riesame dev'essere presentato nella cancelleria dello stesso tribunale, con esclusione, anche per la parte, di qualsiasi soluzione alternativa, dal momento che le specifiche modalità di presentazione di tale gravame costituiscono deroga alle norme che regolano, in via generale, la presentazione dell'impugnazione. (Fattispecie in cui la Corte ha dichiarato inammissibile un ricorso per cassazione presentato presso un tribunale diverso da quello che aveva emesso il provvedimento cautelare gravato). (Conf. n. 3539/1991, Rv. 187018).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 311 com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 582 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)