Sez. U, Sentenza n. 2224 del 08/03/1994 (Rv. 485612 - 01)
Calamità pubbliche - Provvidenze economiche - In genere | Contributo per le popolazioni del Comune di Pozzuoli colpite da eventi sismici - Controversie relative - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza - Legittimazione passiva - Del comune predetto.
Calamità pubbliche - Provvidenze economiche - In genere
In materia di provvidenze alle popolazioni colpite da eventi sismici, la controversia promossa da abitanti del Comune di Pozzuoli costretti all'abbandono della propria abitazione ed al reperimento di altro alloggio, per ottenere il pagamento del contributo previsto dall'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 4/FPC del 6 settembre 1983, come modificata dall'ordinanza n. 19/FPC del 7 ottobre 1983, spetta alla giurisdizione del giudice ordinario - vertendosi in tema di erogazioni per le quali l'attività dell'Amministrazione è strettamente vincolata ai criteri predisposti da tali provvedimenti di contenuto normativo, con conseguente assenza di qualsiasi margine di discrezionale apprezzamento ed attribuzione della sola funzione di accertamento della ricorrenza in concreto della fattispecie legale - ed ha quale legittimato passivo il suddetto Comune, trattandosi dell'ente cui le citate disposizioni ministeriali delegano l'esercizio delle funzioni necessarie all'erogazione di quelle provvidenze e quindi rimettono la titolarità dei relativi rapporti con gli interessati.
Riferimenti normativi: Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)