Sez. 1, Sentenza n. 10806 del 10/05/2006 (Rv. 589467 - 01)
CALAMITÀ PUBBLICHE - PROVVIDENZE ECONOMICHE - SUSSIDI - FONDO SOLIDARIETÀ NAZIONALE | Contributi ex legge n. 219 del 1981 e d.lgs. n. 76 del 1990 - Fondi all'uopo assegnati ai comuni - Gestione diretta da parte del comune - Relativi poteri - Contenuto - Domanda di erogazione del contributo - Legittimazione passiva del comune - Sussistenza.
CALAMITÀ PUBBLICHE - PROVVIDENZE ECONOMICHE - SUSSIDI - FONDO SOLIDARIETÀ NAZIONALE
I fondi per la ricostruzione assegnati ai comuni ai sensi della legge n. 219 del 1981 e successive modificazioni sono direttamente gestiti dai predetti enti locali attraverso i propri organi individuali e collegiali, competendo ad essi l'istruzione delle pratiche di ricostruzione, lo svolgimento dei controlli stabiliti dalla legge, la determinazione e l'assegnazione, tramite il sindaco, dei contributi previsti dalla normativa citata. Ne consegue che unico legittimato passivo nei giudizi instaurati per ottenere il riconoscimento e la corresponsione dei contributi in questione è il comune.
Riferimenti normativi: Legge 14/05/1981 num. 219 art. 9, Legge 14/05/1981 num. 219 art. 10, Decreto Legisl. 30/03/1990 num. 76 art. 19 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)