Sez. 1, Sentenza n. 593 del 28/02/1972 (Rv. 356631 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - ATTI E CONTRATTI IN GENERE - IN GENERE - TRASFERIMENTO DI UN'AREA EDIFICABILE IN CAMBIO DI UNA QUOTA DELLE COSTRUZIONI EDIFICANDE - PERMUTA DI COSA PRESENTE IN COSA FUTURA - CONFIGURABILITA - COMUNIONE INCIDENTALE - INSUSSISTENZA - DETERMINAZIONE DELLA PARTE DELLE NUOVE COSTRUZIONI OFFERTE IN PERMUTA - DIVISIONE - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE - ASSOGGETTAMENTO ALL'IGE - ESCLUSIONE.*
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - ATTI E CONTRATTI IN GENERE - IN GENERE - TRASFERIMENTO DI UN'AREA EDIFICABILE IN CAMBIO DI UNA QUOTA DELLE COSTRUZIONI EDIFICANDE - PERMUTA DI COSA PRESENTE IN COSA FUTURA - CONFIGURABILITA - COMUNIONE INCIDENTALE - INSUSSISTENZA - DETERMINAZIONE DELLA PARTE DELLE NUOVE COSTRUZIONI OFFERTE IN PERMUTA - DIVISIONE - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE - ASSOGGETTAMENTO ALL'IGE - ESCLUSIONE.*
Il contratto con il quale si trasferisce un'area edificabile in cambio di una quota ideale delle costruzioni che saranno edificate su di essa va qualificato come permuta di cosa presente con cosa futura. In tale ipotesi si realizza il trasferimento immediato della cosa presente (area edificabile), mentre il trasferimento della parte delle costruzioni offerta in permuta si verifichera nel momento in cui la Determinazione di essa verra effettuata da colui cui spetti o, in Mancanza, dal giudice. A seguito di tale contratto non si costituisce, fra le parti, alcun rapporto di comunione incidentale, onde l'atto con il quale viene determinata la parte delle nuove costruzioni offerte in permuta non costituisce atto di divisione, come tale tassabile ai fini dell'imposta di registro. (Conf 988'68, mass n 332387).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1552, Legge 30/12/1923 num. 3269 all. A art. 89
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)