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Sez. L - , Ordinanza n. 41583 del 27/12/2021 (Rv. 663379 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - COMPORTO | Art. 26 c.c.n.l. attività ferroviarie - Periodo di comporto - Criteri di calcolo - Individuazione.
Stato
decisa il 2021-12-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/663379-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - COMPORTO

In tema di personale ferroviario, l'art. 26 del c.c.n.l. attività ferroviarie, in relazione alla malattia e agli infortuni non collegati all'attività lavorativa, fissa il periodo di comporto in dodici mesi, senza che, ai fini della verifica del suo superamento, possa attribuirsi all'espressione contrattuale voluta dalle parti ("12 mesi") un significato convenzionale diverso (nella specie, che il mese fosse pari a 26 giorni, corrispondenti a 312 giorni di malattia, anziché 365) da quello desumibile dal calendario comune, dovendosi altresì ritenere inconferente la clausola di cui al successivo art. 63, secondo cui la retribuzione giornaliera si calcola dividendo per ventisei la retribuzione mensile, trattandosi di previsione sistematicamente estranea al calcolo degli istituti connessi agli aspetti retributivi.

Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 414 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1363, Cod. Civ. art. 2963 com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 155 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)