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Sez. L, Sentenza n. 8358 del 02/08/1999 (Rv. 529160 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - COMPORTO | Determinazione - Criteri - Termine interno e termine esterno fissati a mesi - Calcolo - Clausole contrattuali facenti riferimento alla durata media del mese - ApplicabilitĂ  - Riferimento al calendario comune - ObbligatorietĂ  - Esclusione.
Stato
decisa il 1999-08-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/529160-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - COMPORTO

Nel caso di assenza del lavoratore a seguito di ricaduta nella stessa o in diversa malattia (come nell'analogo caso di assenza dovuta ad una malattia unica) al fine di verificare se sia stato superato o meno il periodo di comporto contrattuale, la regola, costituente principio generale, ma non avente carattere inderogabile, per cui un termine fissato a mesi (tanto quello interno, corrispondente alla somma delle assenze, quanto quello esterno, costituito dall'arco di tempo entro il quale i singoli episodi morbosi devono rientrare senza pregiudizio per la conservazione del posto di lavoro) deve essere computato secondo il calendario comune (art. 2963, comma primo, cod. civ. e art. 155, comma secondo cod. proc. civ.) trova applicazione solo quando non sussistano clausole contrattuali di diverso contenuto che assumano una durata convenzionale fissa costituita da un predeterminato numero di giorni(nella specie trenta), astrattamente basato sulla durata media del mese.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2963 com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 155 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)