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Sez. 1, Sentenza n. 92 del 08/01/1999 (Rv. 522062 - 01)

RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - PRIVILEGI - GENERALE SUI MOBILI - RETRIBUZIONI E CREDITI DEI COLTIVATORI DIRETTI, DELLE COOPERATIVE ED IMPRESE ARTIGIANE | Compensi spettanti agli avvocati in materia giudiziale civile - Privilegio generale sui mobili ex art. 2751 bis n. 2 - Crediti per onorari e diritti - Inclusione - Crediti per rimborso di spese anticipate - Esclusione.
Stato
decisa il 1999-01-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/522062-01

RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - PRIVILEGI - GENERALE SUI MOBILI - RETRIBUZIONI E CREDITI DEI COLTIVATORI DIRETTI, DELLE COOPERATIVE ED IMPRESE ARTIGIANE

Ai compensi dovuti ad un avvocato per lo svolgimento della sua attività professionale in materia giudiziale civile è applicabile il privilegio generale sui mobili a norma dell'art. 2751 - bis, n. 2, cod. civ., con riferimento alle voci qualificabili quali "diritti" ed "onorari" ed esclusione invece delle spese anticipate dal professionista, dato che il relativo credito non è riconducibile alla nozione di "retribuzione dei professionisti" di cui alla disposizione citata e quindi è sfornito di qualsiasi privilegio.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2751 bis n. 2 CORTE COST., Legge 13/06/1942 num. 794 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)