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Sez. 1, Sentenza n. 5335 del 12/10/1981 (Rv. 416075 - 01)

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE - FACOLTÀ E OBBLIGHI DELL'ASSICURATORE - IN GENERE - ECCEZIONI CIRCA LA SUSSISTENZA DELLA COPERTURA ASSICURATIVA - DEDUZIONE - RINUNCIA TACITA DELL'ASSICURATORE - CONSEGUENZA AUTOMATICA DELL'ASSUNZIONE DELLA GESTIONE DELLA LITE PROMOSSA DAL DANNEGGIATO CONTRO L'ASSICURATO - ESCLUSIONE - LIMITI - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1981-10-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/416075-01

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE - FACOLTÀ E OBBLIGHI DELL'ASSICURATORE - IN GENERE - ECCEZIONI CIRCA LA SUSSISTENZA DELLA COPERTURA ASSICURATIVA - DEDUZIONE - RINUNCIA TACITA DELL'ASSICURATORE - CONSEGUENZA AUTOMATICA DELL'ASSUNZIONE DELLA GESTIONE DELLA LITE PROMOSSA DAL DANNEGGIATO CONTRO L'ASSICURATO - ESCLUSIONE - LIMITI - FATTISPECIE.*

La rinuncia tacita dell'assicuratore della responsabilità civile a sollevare eccezioni, in base al contratto, circa la sussistenza della copertura assicurativa, non costituisce conseguenza automatica dell'assunzione della gestione della lite, promossa dal danneggiato contro l'assicurato, ma può derivare da tale assunzione, quando essa, alla stregua di ogni circostanza del caso concreto, evidenzi una volontà negoziale ricognitiva del diritto all'indennizzo ed abdicativa delle correlative clausole contrattuali a sè favorevoli. (nella specie, enunciando il principio di cui sopra, la S.C. ha ritenuto correttamente esclusa dai giudici del merito la suddetta rinuncia, in considerazione del fatto che l'assicuratore, convenuto in giudizio dal danneggiato, si era limitato a chiedere alcuni rinvii, prima di eccepire il difetto di copertura assicurativa). (V. 2281/76, mass. N. 381076).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1917 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)