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Sez. 1, Sentenza n. 5572 del 25/10/1982 (Rv. 423316 - 01)

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE - FACOLTÀ ED OBBLIGHI DELL'ASSICURATORE - IN GENERE - ECCEZIONI CIRCA LA SUSSISTENZA DELLA COPERTURA ASSICURATIVA - DEDUZIONE - RINUNCIA TACITA DELL'ASSICURATORE - CONFIGURABILITÀ - LIMITI - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1982-10-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/423316-01

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE - FACOLTÀ ED OBBLIGHI DELL'ASSICURATORE - IN GENERE - ECCEZIONI CIRCA LA SUSSISTENZA DELLA COPERTURA ASSICURATIVA - DEDUZIONE - RINUNCIA TACITA DELL'ASSICURATORE - CONFIGURABILITÀ - LIMITI - FATTISPECIE.*

La rinuncia tacita dell'assicuratore della responsabilità civile a sollevare eccezioni, in base al contratto, circa la sussistenza della copertura assicurativa ben può essere configurata quando il comportamento dell'assicuratore stesso evidenzi una volontà negoziale ricognitiva del diritto all'indennizzo ed abdicativa delle correlative clausole contrattuali a sè favorevoli. (nella specie, il S.C., enunciando il surriportato principio, ha ritenuto correttamente ravvisata dai giudici del merito la suddetta rinuncia, in quanto l'assicuratore, convenuto in giudizio dal danneggiato, aveva omesso di eccepire in comparsa di risposta il difetto di copertura assicurativa, provvedendo inoltre a risarcire il danno ad altro danneggiato ed accettando il pagamento tardivo della rata di premio da parte dell'assicurato). (V 5335/81, mass n 416075; (V 2281/76, mass n 381076).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1917 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)