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Sez. 3, Sentenza n. 2281 del 16/06/1976 (Rv. 381076 - 01)

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA CIVILE - FACOLTA E OBBLIGHI DELL'ASSICURATORE - GESTIONE DELLA LITE - IN FAVORE DI SOGGETTO NON PREVISTO NEL CONTRATTO - ESTENSIONE DELLA GARANZIA - OBBLIGO DELL'ASSICURATORE - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1976-06-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/381076-01

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA CIVILE - FACOLTA E OBBLIGHI DELL'ASSICURATORE - GESTIONE DELLA LITE - IN FAVORE DI SOGGETTO NON PREVISTO NEL CONTRATTO - ESTENSIONE DELLA GARANZIA - OBBLIGO DELL'ASSICURATORE - CONDIZIONI.*

La gestione della lite, senza riserve, da parte dell'assicuratore della responsabilita civile (nella specie, per danni derivanti dalla circolazione di veicolo), in favore di un soggetto non contemplato espressamente nel contratto di Assicurazione (nella specie, conducente del veicolo), vincola l'assicuratore medesimo all'estensione della garanzia assicurativa in favore di quel soggetto, qualora risulti che punto controverso, nell'ambito del rapporto assicurativo, sia stata proprio detta estensibilita, e, conseguentemente, che la gestione incondizionata della lite venga ad assumere la natura e la portata di un negozio di accertamento dell'efficacia del contratto di Assicurazione in favore della persona assistita in giudizio. (V 775/71, mass n 350593; (V 2374/69, mass n 341823).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1372, Cod. Civ. art. 1917 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)