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Sez. 1, Sentenza n. 5009 del 02/03/2009 (Rv. 607109 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - RISARCIMENTO DEL DANNO - FATTO DANNOSO COSTITUENTE REATO | Reato estinto per prescrizione - Decorrenza della prescrizione per l'esercizio dell'azione civile - Consumazione del fatto - Fondamento.
Stato
decisa il 2009-03-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/607109-01

PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - RISARCIMENTO DEL DANNO - FATTO DANNOSO COSTITUENTE REATO

Il diritto al risarcimento del danno da fatto illecito, astrattamente qualificabile come reato, si prescrive nello stesso termine previsto per la fattispecie incriminatrice speciale se per quest'ultima è stabilito un termine di prescrizione superiore a cinque anni oppure in cinque anni, se per il reato è indicato un termine uguale o inferiore. In entrambi i casi, ai sensi del terzo comma dell'art. 2947 cod. civ., se il reato si è estinto per intervenuta prescrizione, la decorrenza del medesimo termine per l'esercizio dell'azione civile decorre dalla consumazione del fatto, e non assumono rilievo eventuali cause d'interruzione o sospensione della prescrizione relative al reato, attesa la diversità ontologica esistente tra l'illecito civile e quello penale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2947 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)