Sez. 3 - , Ordinanza n. 9883 del 13/04/2023 (Rv. 667345 - 01)
PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - RISARCIMENTO DEL DANNO - FATTO DANNOSO COSTITUENTE REATO | Prescrizione relativa ai fatti illeciti costituenti reato - Istituti della sospensione e interruzione della prescrizione relativi al reato - Azione civile esercitata in sede penale - Applicabilità - Giudizio civile per il risarcimento dei danni - Applicabilità - Esclusione - Fondamento.
PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - RISARCIMENTO DEL DANNO - FATTO DANNOSO COSTITUENTE REATO
In tema di prescrizione, al diritto al risarcimento del danno da fatto illecito considerato dalla legge anche come illecito penale si applicano gli istituti della sospensione e dell'interruzione della prescrizione relativi al reato nei soli casi di azione civile esercitata e conclusa in sede penale e non invece nella diversa ipotesi di azione risarcitoria svolta in sede civile (ancorché preceduta dalla costituzione di parte civile nel processo penale), essendo ontologicamente diversi l'illecito civile e quello penale.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 76 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2947 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2943, Cod. Civ. art. 2945, Cod. Pen. art. 159 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 160 CORTE COST., Cod. Pen. art. 157 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)