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Sez. 2, Sentenza n. 4352 del 08/07/1980 (Rv. 408219 - 01)

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - AMMISSIBILITA (LIMITI DI) - DIVIETO DI PROVA TESTIMONIALE - ECCEZIONI - PRINCIPIO DI PROVA SCRITTA - SCRITTO PROVENIENTE DA TERZI - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1980-07-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/408219-01

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - AMMISSIBILITA (LIMITI DI) - DIVIETO DI PROVA TESTIMONIALE - ECCEZIONI - PRINCIPIO DI PROVA SCRITTA - SCRITTO PROVENIENTE DA TERZI - IRRILEVANZA.*

Perche si abbia un principio di prova per iscritto, ai fini di cui all'art 2724, n 1, cod civ, occorre che lo scritto provenga dalla persona contro cui esso e fatto valere o dal suo rappresentante, non essendo valido, a tal fine, uno scritto proveniente da terzi. (V 4008/74, mass n 372599).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2724 com. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)