Sez. L, Sentenza n. 2630 del 04/02/2008 (Rv. 601512 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ E RENDITA - ASSEGNO E RENDITA IN CASO DI MORTE | Diritto alla rendita per infortunio sul lavoro in favore degli ascendenti superstiti - Presupposti - Concorso al loro mantenimento da parte del lavoratore defunto - Mancanza di sufficienti mezzi di sussistenza autonomi - Contestualità - Fattispecie.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ E RENDITA - ASSEGNO E RENDITA IN CASO DI MORTE
Il diritto alla rendita per infortunio sul lavoro in favore degli ascendenti superstiti, ex art. 85 d.P.R. n.1124 del 1965, presuppone, ai sensi del successivo art. 106, la cosiddetta "vivenza a carico", la quale è provata quando ricorrano contestualmente due condizioni: a) il pregresso efficiente concorso del lavoratore deceduto al mantenimento degli ascendenti mediante aiuti economici che, per la loro costanza e regolarità, costituivano un mezzo normale, anche se parziale, di sostentamento; b) la mancanza, per gli ascendenti, di autonomi e sufficienti mezzi di sussistenza, concetto, quest'ultimo, che richiama l'espressione "mezzi necessari per vivere" di cui all'art. 38, comma 1 Cost. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva negato il riconoscimento del diritto alla madre superstite - titolare di reddito da pensione - per l'assenza del presupposto della insufficienza dei mezzi propri di sussistenza, potendosi assegnare rilievo esclusivamente ai debiti della casa di abitazione e non anche a quelli ereditati dal marito nella gestione dell'attività commerciale dato il loro carattere eccezionale).
Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 85 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 106, Costituzione art. 38 com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)