Sez. 2, Sentenza n. 28235 del 26/11/2008 (Rv. 605832 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - COMPETENZA | Trasporto dei rifiuti - Mancanza del formulario di accompagnamento - Illecito amministrativo di natura permanente - Sussistenza - Ordinanza - Ingiunzione di pagamento - Provincia competente ex art. 55 del d.lgs. n. 22 del 1997 - Individuazione - Luogo di inizio del trasporto - Riferimento - Possibilità.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - COMPETENZA
In tema di rifiuti, il d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 (applicabile "ratione temporis") nel prevedere - rispettivamente agli artt. 15, comma 1, e 52, comma 3 - l'obbligo che il relativo trasporto, effettuato da enti od imprese, sia accompagnato da un formulario di identificazione, e nel sanzionare l'indicazione di dati incompleti od inesatti in tale documento, configura un illecito di natura permanente, in quanto la condotta che ne integra gli estremi si realizza al momento dell'inizio del trasporto e si protrae per tutta la durata di esso. Pertanto, secondo quanto stabilito dall'art. 55 del d.lgs. n. 22 del 1997 e alla luce dei principi contenuti nella legge n. 61 del 1989 in materia di accertamento degli illeciti amministrativi, la competenza ad emettere l'ordinanza-ingiunzione di pagamento appartiene alla Provincia nel cui territorio abbia avuto inizio il trasporto e sono accertate le violazioni.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 15, Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 52 CORTE COST., Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 55 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)