Sez. 2, Sentenza n. 23621 del 06/11/2006 (Rv. 593906 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - IN GENERE | Disciplina dei rifiuti - Trasporto - Compilazione del formulario di accompagnamento - Obbligo d'indicare la quantità dei rifiuti - Alla partenza o all'arrivo.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - IN GENERE
In base al disposto degli articoli 12, terzo comma, e 15, primo comma, lettera b) del d.lgs. n. 22 del 1997 e della normativa di attuazione il produttore di rifiuti avviati allo smaltimento deve indicare, all'atto della partenza, nel formulario di accompagnamento, la quantità (espressa in peso o misura) degli stessi. È escluso quindi che la quantità dei rifiuti possa essere indicata alternativamente alla partenza o all'arrivo, perchè il combinato disposto delle citate disposizioni implica la doppia misurazione alla partenza e all'arrivo.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 12 com. 3, Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 15 com. 1, DM Ambiente 01/04/1998 art. 4 com. 3, DM Ambiente 01/04/1998, DM Ambiente 01/04/1998
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)