Sez. 1, Sentenza n. 25664 del 13/02/2004 Cc. (dep. 08/06/2004) Rv. 228131 - 01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Misure alternative alla detenzione - Detenzione domiciliare speciale di cui all'art. 47-quinquies della legge 26 luglio 1975 n. 354 (cosiddetto ordinamento penitenziario) - Divieto di concessione di cui all'art. 4-bis, comma primo, ord. pen. - Sussistenza.
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)
Anche per la misura alternativa della detenzione domiciliare speciale prevista dall'art. 47-quinquies della legge 26 luglio 1975 n. 354 (cosidetto ordinamento penitenziario) opera il divieto di concessione previsto dalla disposizione dell'art. 4-bis, comma primo, della stessa legge per i condannati per reati da essa contemplati.
Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 4 bis CORTE COST. PENDENTE, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 47 quinquies CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)