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Sez. 1, Sentenza n. 14561 del 26/06/2014 (Rv. 631810 - 01)

FAMIGLIA - POTESTÀ DEI GENITORI | Minori - Illecita sottrazione internazionale da parte di uno dei genitori - Domanda di rimpatrio ai sensi dell'art. 13 della Convenzione dell'Aja - Esercizio effettivo dell'affidamento - Necessità - Mancato esercizio - Causa - Rilevanza - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2014-06-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/631810-01

FAMIGLIA - POTESTÀ DEI GENITORI

In tema di sottrazione internazionale di minori, costituisce presupposto indispensabile perchè possa essere disposto il rimpatrio del minore, ai sensi dell'art. 13 della Convenzione dell'Aja del 25 ottobre 1980, la circostanza che, al momento del trasferimento, il diritto di affidamento sia effettivamente esercitato dal richiedente il rimpatrio, non rilevando, ai fini dell'accoglimento della domanda, le cause e le ragioni di tale mancato esercizio. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione impugnata che aveva, invece, omesso di verificare se il richiedente il rimpatrio esercitasse concretamente il diritto di affidamento sul minore al momento del suo trasferimento in Italia, attribuendo esclusivo rilievo al ripristino della situazione corrispondente all'affidamento legale).

Riferimenti normativi: Legge 15/01/1994 num. 64 CORTE COST., Tratt. Internaz. 25/10/1980 art. 3, Tratt. Internaz. 25/10/1980 art. 13, Regolam. Consiglio CEE 27/11/2003 num. 2201

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)