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Sez. 1, Sentenza n. 277 del 07/01/2011 (Rv. 616216 - 01)

FAMIGLIA - POTESTÀ DEI GENITORI | Minori - Illecita sottrazione internazionale da parte di uno dei genitori - Domanda di rimpatrio ai sensi dell'art. 13 della Convenzione dell'Aja - Esercizio effettivo dell'affidamento - Necessità - Mancato esercizio - Causa - Rilevanza - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2011-01-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/616216-01

FAMIGLIA - POTESTÀ DEI GENITORI

In tema di sottrazione internazionale di minori, presupposto indispensabile perchè possa essere disposto il rimpatrio del minore ai sensi dell'art. 13 della Convenzione dell'Aja del 25 ottobre 1980, è che, al momento del trasferimento, il diritto di affidamento sia effettivamente esercitato dal richiedente, non rilevando ai fini dell'accoglimento della domanda di rimpatrio le cause e le ragioni di tale mancato esercizio. (Nella fattispecie, prima del trasferimento in Italia dei minori dal Regno Unito, luogo di ultima residenza familiare, la coabitazione del padre con i minori era cessata da oltre tre mesi e vi erano state solo due visite del medesimo ai figli nell'indicato periodo.)

Riferimenti normativi: Tratt. Internaz. 25/10/1980 art. 3, Tratt. Internaz. 25/10/1980 art. 13, Legge 15/01/1994 num. 64 CORTE COST., Regolam. Consiglio CEE 27/11/2003 num. 2201

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)