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Sez. 1, Sentenza n. 6139 del 26/03/2015 (Rv. 634859 - 01)

FAMIGLIA - POTESTÀ DEI GENITORI | Minori - Sottrazione internazionale - Domanda di rimpatrio ex art. 13 della Convenzione dell'Aja - Presupposti - Effettivo esercizio del diritto di affidamento - Necessità - Accertamento - Regime legale di esercizio della responsabilità genitoriale - Irrilevanza.
Stato
decisa il 2015-03-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/634859-01

FAMIGLIA - POTESTÀ DEI GENITORI

In tema di sottrazione internazionale di minori, il rimpatrio del minore può essere disposto, ai sensi dell'art. 13 della Convenzione dell'Aja del 25 ottobre 1980, purché ricorra l'indispensabile presupposto dell'effettivo esercizio, in modo non episodico ma continuo, del diritto di affidamento da parte del richiedente al momento del trasferimento del minore, sicché il giudice è tenuto ad accertare la sussistenza di tale presupposto puntualmente ed in concreto, non essendo sufficiente una valutazione solo in astratto, sulla base del regime legale di esercizio della responsabilità genitoriale.

Riferimenti normativi: Tratt. Internaz. 25/10/1980 art. 3, Tratt. Internaz. 25/10/1980 art. 13, Legge 15/01/1994 num. 64 CORTE COST., Regolam. Consiglio CEE 27/11/2003 num. 2201

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)