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Sez. 1, Sentenza n. 1975 del 06/06/1969 (Rv. 341163 - 01)

FALLIMENTO - CONCORDATO FALLIMENTARE - ASSUNTORE - FIDEIUSSORE - DIFFERENZE.*
Stato
decisa il 1969-06-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/341163-01

FALLIMENTO - CONCORDATO FALLIMENTARE - ASSUNTORE - FIDEIUSSORE - DIFFERENZE.*

La differenza tra la figura giuridica, del C.d. assuntore del concordato fallimentare e quella del fideiussore del concordato stesso deve essere individuata nella cessione di tutte le attivita del fallito, che ha sempre luogo a vantaggio dell'assuntore, il quale assume l'accollo delle obbligazioni nascenti dal concordato (solidalmente con il fallito o con estromissione di costui), non succede al fallito o al curatore del fallimento per volonta di questo, ma succede alla massa, per modo che non puo confondersi con un qualsiasi cessionario o successore a titolo particolare. Mentre il fideiussore garantisce soltanto l'Obbligo che il fallito assume con il concordato di pagare i creditori privilegiati, le spese di giustizia ed una percentuale stabilita a favore dei creditori chirografari, l'assuntore assume in proprio il rischio della liquidazione, obbligandosi ad adempiere il concordato, anche eventualmente in solido con il fallito, previo prelievo di tutto l'attivo fallimentare, alla cui liquidazione egli stesso provvede per suo conto. (Conf. 1219-63).*

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 124, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 124

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)