Sez. L, Sentenza n. 19231 del 07/09/2006 (Rv. 592891 - 01)
STAMPA - GIORNALISTA - RAPPORTO DI LAVORO GIORNALISTICO (LAVORO SUBORDINATO) | Esercizio di fatto dell'attività giornalistica per mancanza di iscrizione all'albo - Disciplina ex art. 2126 cod. civ. - Applicabilità - Fattispecie relativa ad iscrizione all'albo intervenuta dopo la cessazione del rapporto.
STAMPA - GIORNALISTA - RAPPORTO DI LAVORO GIORNALISTICO (LAVORO SUBORDINATO)
La prestazione giornalistica resa fino al momento in cui è intervenuto l'atto di iscrizione all'albo deve essere considerata come resa da soggetto privo del requisito dell'iscrizione medesima, senza che possano riconoscersi effetti, sul piano del rapporto di lavoro, alla eventuale retrodatazione disposta dall'organismo professionale competente, poiché tale provvedimento vale soltanto nei rapporti tra l'aspirante giornalista e l'ordine professionale, e non anche per convalidare un contratto nullo per difetto di un requisito essenziale, inammissibile essendo la convalida ai sensi dell'art. 1423 cod. civ.. (Principio enunciato dalla S.C. in un caso in cui l'iscrizione all'albo era intervenuta dopo la cessazione del rapporto e il giudice di merito, ex art. 2126 cod. civ., oltre ad adeguare la retribuzione, aveva condannato il datore di lavoro alla reintegrazione nel posto di lavoro).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1423, Cod. Civ. art. 2126 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)