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Sez. L, Sentenza n. 3399 del 16/02/2006 (Rv. 587022 - 01)

STAMPA - GIORNALISTA - RAPPORTO DI LAVORO GIORNALISTICO (LAVORO SUBORDINATO) | Esercizio di fatto dell'attività giornalistica per mancanza di iscrizione all'albo - Disciplina ex art. 2126 cod. civ. - Applicabilità - Conseguenze - Riconoscimento della retribuzione ex art. 36 Cost. - Sussistenza - Tutela reintegratoria e risarcitoria ex art. 18 legge n. 300 del 1970 - Esclusione.
Stato
decisa il 2006-02-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/587022-01

STAMPA - GIORNALISTA - RAPPORTO DI LAVORO GIORNALISTICO (LAVORO SUBORDINATO)

In caso di esercizio di fatto di attività giornalistica da parte di soggetti non iscritti all'albo professionale, la nullità del rapporto di lavoro, non derivando dall'illiceità dell'oggetto o della causa ma dalla violazione della norma imperativa dettata dall'art. 43 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, non produce effetto nel periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione, secondo l'espresso disposto dell'art. 2126 cod. civ.; ciò comporta, limitatamente a tale periodo, che il lavoro prestato in carenza di iscrizione deve essere retribuito, con eventuale adeguamento della misura della retribuzione ex art. 36, primo comma, Cost., ma non dà diritto alla tutela reintegratoria e risarcitoria di cui all'art. 18 della legge n. 300 del 1970.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2126 CORTE COST., Legge 03/02/1963 num. 69 art. 43, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Costituzione art. 36

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)