Sez. L, Sentenza n. 2476 del 06/02/2006 (Rv. 587433 - 01)
STAMPA - GIORNALISTA - RAPPORTO DI LAVORO GIORNALISTICO (LAVORO SUBORDINATO) | Esercizio di fatto dell'attività giornalistica per mancanza di iscrizione all'albo - Disciplina ex art. 2126 cod. civ. - Applicabilità - Fattispecie relativa ad iscrizione all'albo intervenuta dopo la cessazione del rapporto.
STAMPA - GIORNALISTA - RAPPORTO DI LAVORO GIORNALISTICO (LAVORO SUBORDINATO)
In caso di esercizio di fatto di attività giornalistica da parte di soggetti non iscritti all'albo professionale, la nullità del rapporto, non derivando da illiceità dell'oggetto o della causa, ma dalla violazione della norma imperativa di cui all'art. 43 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, non produce effetto - secondo l'espresso disposto dell'art. 2126 cod. civ. - per il periodo in cui il rapporto stesso ha avuto esecuzione. L'iscrizione all'Albo disposta dall'ordine professionale con efficacia retroattiva vale nei rapporti tra professionista e Ordine, ma non nei rapporti tra giornalista e terzi, come il datore di lavoro, rispetto ai quali l'ordinamento professionale è "res inter alios acta" (Principio enunciato dalla S.C. in un caso in cui l'iscrizione all'albo era intervenuta dopo la cessazione del rapporto e il giudice di merito, ex art. 2126 cod. civ., aveva adeguato la retribuzione ex art. 36 Cost. ed aveva condannato il datore di lavoro a pagare il trattamento di fine rapporto nonché l'indennità sostitutiva del preavviso).
Riferimenti normativi: Legge 03/02/1963 num. 69 art. 43, Cod. Civ. art. 2126 CORTE COST., Costituzione art. 36
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)