Sez. 5, Sentenza n. 16437 del 15/07/2009 (Rv. 609127 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI DI CARATTERE SOGGETTIVO - ENTI PUBBLICI TERRITORIALI | Imprese di servizi pubblici locali - Moratoria fiscale ex art. 66, comma quattordicesimo, del d.l. n. 331 del 1993 - Ambito applicativo - Limiti - Art. 22, lettera e), della legge n. 142 del 1990, nel testo anteriore alle modifiche di cui all'art. 17, comma cinquantottesimo, della legge n. 127 del 1997 - Società a responsabilità limitata - Applicabilità - Esclusione - Fondamento.
TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI DI CARATTERE SOGGETTIVO - ENTI PUBBLICI TERRITORIALI
La moratoria fiscale prevista dall'art. 66, comma quattordicesimo, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331 (convertito in legge 29 ottobre 1993, n. 427) nei confronti delle società per azioni e delle aziende speciali istituite ai sensi degli artt. 22 e 23 della legge 8 giugno 1990, n. 142 era riferibile, in base all'originaria formulazione della lettera e) dell'art. 22 cit., alle sole imprese costituite in società per azioni a prevalente capitale pubblico ed alle aziende speciali, con esclusione quindi delle imprese costituite in società a responsabilità limitata: la successiva modificazione della predetta formulazione ad opera dall'art. 17, comma cinquantottesimo, della legge 15 maggio 1997, n. 127 non è infatti sufficiente a dimostrare l'originaria intenzione del legislatore di riferirsi genericamente alle società di capitali, vertendosi in materia di agevolazioni fiscali, e non essendo quindi consentita l'interpretazione estensiva.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 30/08/1993 num. 331 art. 66 com. 14 CORTE COST., Legge 08/06/1990 num. 142 art. 22, Legge 29/10/1993 num. 427 CORTE COST., Legge 15/05/1997 num. 127 art. 17 reiterazione 0017 58 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)