Sez. 5, Sentenza n. 17871 del 03/09/2004 (Rv. 576695 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OGGETTO - PRESTAZIONE DI SERVIZI - IN GENERE | Prestazioni di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani effettuate da società ed aziende speciali istituite ai sensi della legge n. 142 del 1990 - Moratoria fiscale di cui agli artt. 66, comma quattordicesimo, del D.L. n. 331 del 1993 e 3, comma settantesimo, della legge n. 549 del 1995 - Applicabilità - Esclusione - Fondamento.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OGGETTO - PRESTAZIONE DI SERVIZI - IN GENERE
In tema di IVA, la moratoria fiscale stabilita dagli artt. 66, comma quattordicesimo, del D.L. 30 agosto 1993, n. 331 (convertito nella legge 29 ottobre 1993, n. 427), e 3, comma settantesimo, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, i quali - per il periodo di tempo in essi indicato - dispongono l'applicazione, nei confronti delle società per azioni e delle aziende speciali istituite ai sensi degli artt. 22 e 23 della legge sull'ordinamento delle autonomie locali 8 giugno 1990, n. 142, delle "disposizioni tributarie applicabili all'ente territoriale di appartenenza", non si applica all'imposta sul valore aggiunto relativa alle prestazioni di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani effettuate da dette società ed aziende. Queste, infatti, svolgono le indicate prestazioni non in forza dell'esplicazione di un potere pubblico autoritativo, correlato all'imposizione a carico dei destinatari del servizio di una erogazione di natura tributaria - come avviene nel caso di svolgimento diretto da parte dei comuni del detto servizio di smaltimento, che non è soggetto ad IVA non in forza di una specifica norma di esclusione, ma in virtù di principi di ordine generale, - ma sulla base di un incarico di gestione ad esse commissionato dal Comune e accompagnato dall'erogazione di un corrispettivo per il servizio reso, secondo un rapporto riconducibile alla previsione normativa di cui all'art. 3, comma primo, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e consistente nello svolgimento di un'attività di natura commerciale, rilevante ai fini dell'applicazione dell'IVA, ai sensi dell'art. 4 del medesimo d.P.R..
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 3 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 4 CORTE COST., Legge 08/06/1990 num. 142 art. 22, Legge 08/06/1990 num. 142 art. 23, Decreto Legge 30/08/1993 num. 331 art. 66 com. 14 CORTE COST., Legge 29/10/1993 num. 427 CORTE COST., Legge 28/12/1995 num. 549 art. 3 com. 70 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)