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Sez. 5, Sentenza n. 6893 del 25/03/2011 (Rv. 617334 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI DI CARATTERE SOGGETTIVO - ENTI PUBBLICI TERRITORIALI | Imprese di servizi pubblici locali - Moratoria fiscale ex art. 66, comma 14, del d.l. n. 331 del 1993 - Ambito applicativo - Svolgimento di attività esclusiva per l'ente pubblico - Necessità - Fondamento.
Stato
decisa il 2011-03-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/617334-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI DI CARATTERE SOGGETTIVO - ENTI PUBBLICI TERRITORIALI

La moratoria fiscale prevista dall'art. 66, comma 14, del d.l. 30 agosto 1993, n. 331 (convertito in legge 29 ottobre 1993, n. 427) nei confronti delle società per azioni e delle aziende speciali istituite ai sensi degli artt. 22 e 23 della legge 8 giugno 1990, n. 142 si applica solo se le stesse svolgano le loro funzioni a favore di enti ed amministrazioni pubbliche e non, invece, se operino anche per conto dei privati, vertendosi in materia di agevolazioni fiscali, delle quali non è consentita l'applicazione in via estensiva.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 30/08/1993 num. 331 art. 66 com. 14 CORTE COST., Legge 08/06/1990 num. 142 art. 22, Legge 08/06/1990 num. 142 art. 23, Legge 29/10/1993 num. 427 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)