Sez. 6 - , Sentenza n. 42912 del 12/06/2018 Ud. (dep. 28/09/2018) Rv. 274202 - 01
IMPUGNAZIONI - APPELLO - DIBATTIMENTO - RINNOVAZIONE DELL'ISTRUZIONE - CASI | Restituzione dell'imputato contumace in primo grado nel termine per impugnare la sentenza - Effetti - Richiesta di rinnovazione del dibattimento - Requisiti - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI - APPELLO - DIBATTIMENTO - RINNOVAZIONE DELL'ISTRUZIONE - CASI
Il provvedimento che concede la restituzione nel termine per impugnare la sentenza contumaciale di primo grado non invalida le prove già assunte, ma determina il diritto dell'imputato di ottenere l'assunzione di prove nuove o la riassunzione di prove già acquisite, purché, per ciascuna prova richiesta, sia indicato il tema di indagine che si intende approfondire, di modo che il giudice possa valutarne la pertinenza e la rilevanza. (Fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto corretta la decisione impugnata che aveva rigettato la richiesta dell'imputato di rinnovazione "in toto" del dibattimento, senza indicare, per ciascuna prova, il tema di indagine relativo).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 175 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 603 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 176
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)