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Sez. 3, Sentenza n. 29821 del 05/04/2023 Ud. (dep. 10/07/2023) Rv. 284981 - 01

IMPUGNAZIONI - APPELLO - DIBATTIMENTO - RINNOVAZIONE DELL'ISTRUZIONE - CASI | Contumace restituito nel termine - Istanza di riassunzione dei mezzi istruttori già ammessi - Limiti - Esclusione - Istanza di assunzione di prove nuove - Sindacato di cui all'art. 603, comma 2, cod. proc. pen. – Necessità.
Stato
decisa il 2023-04-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/284981-01

IMPUGNAZIONI - APPELLO - DIBATTIMENTO - RINNOVAZIONE DELL'ISTRUZIONE - CASI

Il condannato restituito nel termine per impugnare la sentenza contumaciale ha diritto di chiedere, senza limitazioni, che siano rinnovati i mezzi istruttori già ammessi ed assunti in sua assenza, nel qual caso al giudice d'appello è preclusa ogni valutazione discrezionale in ordine alla loro ammissibilità, pertinenza e rilevanza, alla quale rimane, invece, soggetta, secondo quanto prescritto dall'art. 603, comma 2, cod. proc. pen., la richiesta di rinnovazione dell'istruttoria mediante l'acquisizione di prove nuove rispetto a quelle già assunte in primo grado.

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 175 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 176, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 603 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)