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Sez. 3, Sentenza n. 33347 del 06/06/2012 Cc. (dep. 29/08/2012) Rv. 253160 - 01

MISURE CAUTELARI - REALI - IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - RICORSO - IN GENERE | Sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente - Obbligo di valutare il valore dei beni sequestrati - Rispetto del principio di proporzionalità - Deducibilità per la prima volta con ricorso per cassazione - Inammissibilità.
Stato
decisa il 2012-06-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/253160-01

MISURE CAUTELARI - REALI - IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - RICORSO - IN GENERE

Il ricorso per cassazione, proposto contro l'ordinanza del tribunale del riesame confermativa del decreto di sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente, è inammissibile qualora venga dedotta per la prima volta in sede di legittimità la violazione del principio di proporzionalità tra il credito garantito ed il patrimonio assoggettato a vincolo cautelare.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 324 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606, Cod. Pen. art. 322 ter

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)