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Sez. 5, Sentenza n. 7052 del 15/01/2020 Cc. (dep. 21/02/2020) Rv. 278309 - 01

MISURE CAUTELARI - REALI - IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - RICORSO - IN GENERE | Sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente - Obbligo di valutare il valore dei beni sequestrati - Rispetto del principio di proporzionalità - Deducibilità per la prima volta con ricorso per cassazione - Ammissibilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2020-01-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/278309-01

MISURE CAUTELARI - REALI - IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - RICORSO - IN GENERE

In tema di sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente, è inammissibile il ricorso per cassazione proposto contro l'ordinanza del tribunale del riesame confermativa del decreto di sequestro qualora venga dedotta per la prima volta in sede di legittimità la violazione del principio di proporzionalità tra il credito garantito ed il patrimonio assoggettato a vincolo cautelare. (Nella specie, la questione non era stata sollevata né con la richiesta di riesame nè al tribunale nel corso dell'udienza camerale di cui all'art. 324 cod. proc. pen.).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 322 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 324 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)